
Da diffondere il più possibile!
PREAMBOLO
Considerato
Che in Italia è in continuo aumento l’enorme numero di bevitori tra gli 11 ed i 18 anni. e che nella sola ristretta fascia d’età tra i 15 ed i 16 anni il loro novero ammontava già nel 2003 a ben 775.000.
Che il nostro paese detiene il triste primato, a livello mondiale, della più giovane iniziazione all’alcol: all’età di 11 anni ben il 18,7% dei nostri ragazzi e l’8,5% delle nostre ragazze beve, fuori casa o a casa.
Che l’alcol e le patologie ad esso correlate, in Italia, uccidono dalle 30 alle 40mila persone ogni anno con studi che legano all’alcol il 10% almeno di tutte le morti. Per avere un termine di paragone: gli stupefacenti provocano circa 800 decessi per anno.
Che l’alcol costituisce per i ragazzi l’ingresso principale nel mondo delle dipendenze patologiche secondo tutti gli organi di polizia e di sanità, nazionali e internazionali, tutti concordi nel sostenere come esso sia la droga d’elezione dei minorenni.
Che la classifica di pericolosità delle droghe redatta su incarico del Parlamento Britannico, accolta pienamente dalla Commissione Europea, e stilata in base al rischio clinico, alla facilità di dipendenza, all’impatto sociale, vede l’alcol al 5° posto, dopo oppioidi e cocaina e ben prima di tabacco (9° posto), cannabis (11°) ed ectasy (18°), solo per citarne alcune.
Che l’alcol agisce su una serie di nuclei cerebrali molto profondi, il cui stimolo sottrae l’agire umano al controllo della corteccia, della parte razionale del nostro essere, per cui l’assunzione di alcol sin dagli 11 anni compromette l’equilibrio di sviluppo del cervello, abituando all’azione irragionevole, sfrenata e magari violenta.
Che tale squilibrio di sviluppo condanna il minore ad un destino di degrado prima comportamentale, poi sociale, ed in fine fisico, per il grave e definitivo nocumento che l’abuso cronico di alcol provoca.
Che un minore in preda all’alcol può essere fraudolentemente condotto a compiere atti criminali di ogni genere, contro il patrimonio e contro la persona, ed essere, quindi, reso schiavo della criminalità, comune od organizzata.
Che un minore in preda all’alcol può essere condotto a subire egli stesso atti violenti e/o libidinosi di ogni natura.
Che il Piano d’Azione Europeo sull’Alcol prevede come espliciti obiettivi, tra gli altri, di ridurre l’ampiezza e la profondità del danno alcol-correlato in casi come fatalità, incidenti,violenze, abusi su minori e crisi familiari e di esercitare una maggiore protezione dalle pressioni a bere rivolte ai bambini, ai giovani e a coloro che scelgono di non bere.
Che il citato Piano d’Azione Europeo sull’Alcol raccomanda, tra l’altro, i 18 anni come limite minimo per la vendita ed il consumo di alcol.
Che l’Analisi della Commissione Europea del 2006 raccomanda provvedimenti per l’età minima di acquisto e disponibilità dell’alcol, e per le comunicazioni commerciali (pubblicità).
Che la legge 125 del 30 marzo 2001, art. 1 comma 1 tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
Che il testo della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dalle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata in Italia nel 1991 indica che tutti i bambini hanno diritto, tra l’altro, ad essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso ed hanno il diritto alla vita e alla salute.
Che il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha emanato il 31 gennaio 2003 il Commento generale n. 2 concernente il "ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani in materia di promozione e protezione sui diritti dell'infanzia".
Che la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede che gli Stati si attivino per la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori, per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei minori.
Che la Costituzione, articolo 31, secondo comma,stabilisce che la Repubblica protegge l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
I sottoscritti onorevoli e senatori … … … propongono al Parlamento di discutere ed approvare i seguenti emendamenti al Codice Penale:
TESTO
Articolo 690
(determinazione dello stato di ubriachezza)
L’articolo 690 del Codice Penale è così modificato:
1 - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche o superalcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 30 a euro 309.
2 - Se l’ubriachezza viene cagionata, tanto in luogo pubblico o aperto al pubblico quanto in luogo privato, ad un minorenne o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, la pena è stabilita nell’arresto da sei mesi ad un anno e nell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
3 - Quando il colpevole dell’ubriachezza del minorenne o della persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il soggetto è affidato, la pena comporta anche la sospensione della potestà del genitore, e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela nel caso di tutore o figura equiparata.
4 – La potestà del genitore potrà essere successivamente reintegrata dall’autorità giudiziaria, una volta accertata l’opportunità del provvedimento in accordo con i servizi nominati al comma 3 dell’articolo 609 decies, come modificato dal presente provvedimento, secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 609 decies, come modificato dal presente provvedimento.
Articolo 689
(vendita o somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente)
L’articolo 689 del Codice Penale è così modificato:
1 - L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche o superalcoliche a un minore di anni diciotto, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno. Tali disposizioni si applicano anche agli esercizi commerciali di ogni tipo, ai circoli privati ed alle associazioni culturali.
2 - Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata con l’ammenda di 10.000 euro.
3 - La condanna importa la sospensione dall'esercizio per una settimana nel caso di una prima infrazione, di due settimane in caso di seconda infrazione, di tre settimane in caso di terza infrazione, di un mese in caso di quarta infrazione, di sei mesi in caso di quinta infrazione, di un anno in caso di sesta infrazione, di ritiro definitivo della licenza nel caso di settima infrazione.